L’istituto del “whistleblowing” è uno strumento a disposizione dei lavoratori pubblici e privati che ha come obiettivo di facilitare la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.
Il whistleblowing è regolato dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, le cui disposizioni si applicano, tra le altre anche alle seguenti categorie di persone: (i) lavoratori subordinati, (ii) lavoratori autonomi (iii) collaboratori, (iv) liberi professionisti e consulenti, (v) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, (iv) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.
L’ambito di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing riguarda comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in: (a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; (b) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; (c) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; (d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea; (e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno; (f) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione europea.
L’istituto del whistleblowing non si applica, invece: (1) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o che ha sporto una denuncia che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate; (2) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali; (3) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.
La segnalazione deve contenere, di norma, i seguenti elementi:
Obbligo di riservatezza:
(i) l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; (ii) questa forma di tutela riguarda anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante; (iii) alla segnalazione non si applica l’istituto dell’accesso civico di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013; (iv) le tutele di riservatezza sono estese alle persone coinvolte ed alle persone indicate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.
Rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali:
(i) il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali (ii) la segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della segnalazione medesima e, successivamente, non oltre 5 anni da quando è stato comunicato l’esito finale della procedura di segnalazione.
Tutela dalle ritorsioni:
Sono vietate e, se si verificano, sono sanzionate, le ritorsioni realizzate a seguito delle segnalazioni in materia di whistleblowing.
Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, alla persona segnalante in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
La tutela dalle ritorsioni si applica a favore (i) del segnalante, (ii) del facilitatore (cioè, colui che assiste il segnalante nel processo di segnalazione); (iii) delle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che sono legate a quest’ultima da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; (v) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
Le segnalazioni interne in seno alla SESA spa possono essere presentate con le seguenti alternative modalità: